Canone Rai in bolletta, modalità di pagamento, sanzioni e profili di incostituzionalità

Proviamo a fare un po’ di chiarezza sulla controversa questione del canone rai in bolletta soffermandoci sia sui risvolti pratici che sulle implicazioni giuridiche e costituzionali.

La prima cosa che salta all’occhio dell’osservatore più attento è la ricollocazione dell’imposta in una apposita voce incorporata nella bolletta dell’energia elettrica. La volontà di legare strettamente l’imposta suddetta alla bolletta della luce lascia trasparire inequivocabilmente la volontà del legislatore di rendere pressochè ineludibile il controllo dello Stato e quindi far emergere l’evasione. Il canone rai infatti è da sempre uno dei tributi più invisi e odiati degli italiani per tutta una serie di motivi culturali e politici che non elencheremo in questa sede, e per questo motivo anche uno dei più evasi dai contribuenti, con percentuali intorno al 30% quantificabili in circa 600 milioni di perdite. Questo rimedio, da quanto ci dicono, dovrebbe portare come beneficio una progressiva riduzione del canone fino a raggiungere un importo di circa 100 euro l’anno dai 113 attuali; il primo versamento sarà richiesto cumulativamente dal primo luglio 2016 consentendo così allo Stato di fare cassa più velocemente e di arrivare prima all’obiettivo di arginare l’evasione e incrementare il numero dei contribuenti che pagano (gli italiani dovrebbero quindi ritrovarsi con 70 euro in più da pagare nella bolletta della luce di luglio 2016). La tassa riguarderà solo la prima casa, quindi i proprietari di più immobili la verseranno una volta sola e in corrispondenza dell’immobile in cui hanno la residenza. Fin qui le notizie certe, ma la situazione diventa ingarbugliata circa la “ratio” della norma e i gli eventuali problemi di incostituzionalità, tanto è vero che per i dettagli (in ordine alle modalità di pagamento, alle sanzioni, ecc.), si rinvia ad un apposito decreto che dovrebbe essere emanato dal Ministero dell’economia di concerto con quello dello sviluppo economico, sentita l’autorità per l’energia.

Ovviamente sono molte le voci che si rincorrono.

Tra le più “quotate” c’è il cambiamento della “ratio” del tributo che non sarà più legato al possesso di un televisore, ma a quello di un qualsiasi device con cui è possibile vedere la Rai (smartphone, tablet, pc, ecc.), spettando al singolo utente poter chiedere l’esenzione autocertificando il mancato possesso di tali strumenti (nell’ipotesi remota in cui non se ne possedesse neanche uno).

Altro nodo della futura riforma che non mancherà di fare discutere sono le sanzioni previste per gli inadempienti: si parla infatti di 500 euro di multa per chi non paga a cui si aggiungerebbe l’eventuale “sanzione” accessoria del distacco dell’energia elettrica.

Da un lato, c’è chi sostiene che i morosi resteranno al buio; dall’altro, il fatto che nel testo sia previsto, come riportato invece da Italiaoggi, che il gestore del servizio di fornitura di energia elettrica “non può operare come responsabile di imposta” e dunque non risponde per l’inadempimento (avendo soltanto un obbligo di informativa, sui morosi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, al fine dell’attivazione del procedure di recupero) supporterebbe l’ipotesi opposta. Infatti è quantomeno discutibile che una società privata possa agire come sostituto di imposta e quindi perseguire chi non paga il canone rai. Il problema resta infatti la possibilità o meno di scorporare il tributo dal resto della bolletta e trattarlo separatamente e sarà curioso vedere come si orienterà la giurisprudenza nei confronti di coloro che vorranno pagare la bolletta ma rifiutarsi di pagare il tributo in essa incorporata.

Il canone,da quanto si apprende, non sarà più legato al possesso del televisore ma di quello dei vari dispositivi, come smartphone, tablet e pc, attraverso cui è comunque possibile vedere i canali del pacchetto rai. Toccherà quindi al singolo utente chiedere l’esenzione dichiarando il mancato possesso di tali mezzi (cosa sempre più improbabile vista la grande diffusione di queste apparecchiature) oppure un altro motivo di esenzione tra i seguenti:

Soggetto con almeno 75 anni di età e un reddito, sommato a quello del proprio coniuge, non superiore a 6.713,98 euro annui, non convivente con altri soggetti
Versamento già eseguito dall’altro coniuge attraverso il bollettino postale tradizionale;
Casa data in affitto, la cui utenza della luce sia rimasta intestata al titolare dell’immobile, ma la disponibilità del televisore è solo degli inquilini
Seconda casa: il canone in questa circostanza sarà addebitato in automatico solo sulle abitazioni principali adibite a residenza del nucleo familiare
Giova ricordare che in caso di dichiarazioni mendaci inerenti il non possesso di un apparecchio idoneo a vedere i canali rai sono previste conseguenze penali.
Diverse associazioni di consumatori sono già sul piede di guerra minacciando azioni legali volte ad accertare l’incostituzionalità del cosiddetto “canone in bolletta”. Infatti, in base al regio decreto legge del 21 febbraio 1938, l’imposta si applica solo a chi possiede un apparecchio adibito alla ricezione di radioaudizioni televisive nel territorio italiano. Snaturare il canone vincolandone il pagamento ad una bolletta sarebbe illegittimo in quanto solo il possesso di un televisore o di altro apparecchio atto a ricevere frequenze tv integra i requisiti di legge. Staremo a vedere.

http://www.informarexresistere.fr/

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Mondo Tempo Reale è il blog che dal 2010 vi racconta le notizie più incredibili, strane, curiose e divertenti: fatti imbarazzanti, ladri imbranati, prodotti assurdi, ricerche scientifiche decisamente insolite.
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